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norme di legge,scoperte scientifiche e curiosità.

ARCHIVIO NEWS

  • 03 Aprile 2008 
    Sicurezza degli impianti: le risposte del Ministero dello Sviluppo Economico
    Il Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, che rende più efficaci le norme di sicurezza per le persone in edifici pubblici e privati, ha sollevato dubbi in relazione alla documentazione in caso di trasferimento degli immobili. Le novità e i chiarimenti.

  • 05 Febbraio 2008 
    Quale sanzione per chi non redige il Piano Operativo di Sicurezza?
    La Cassazione pone un rimedio ad una “svista” del legislatore in merito alla sanzione da applicare per chi omette di redigere il POS: è la stessa per chi omette di redigere il documento di valutazione dei rischi.
    A cura di G. Porreca.

  • 23 Gennaio 2008 
    Incentivi per gli impianti di allarme
    La Finanziaria 2008 prevede crediti di imposta per Piccole e Medie Imprese Commerciali e per Rivenditori di generi di monopolio che investono per prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi.

  • 06 Novembre 2007 
    Le novita' della Legge 123/2007: modifiche al D.Lgs. 626/94 e gestione delle ispezioni
    Disponibili on-line gli atti di un seminario di approfondimento delle novità immediatamente vigenti della Legge 123/2007 organizzato dall’Associazione Tavolo 494 Imola. .
  • 22 Ottobre 2007 
    Software gratuito per il calcolo del carico di incendio
    Disponibile on line un programma automatico finalizzato alla classificazione di resistenza al fuoco delle costruzioni in applicazione al nuovo D.M. 9 marzo 2007.
  • 11 Giugno 2007 
    Dopo 20 anni la Norma Sprinkler diventa Europea: introduzione alla norma EU 12845
  • 26 Aprile 2007 
    La Norma UNI EN 14540 -2006 ha sostituito la UNI 9487 del 1989 per le tubazioni del DN 45
  • 13 Aprile 2007 
    Nuovi Decreti per la compartimentazione e la protezione passiva delle strutture.

 

03 Aprile 2008


Sicurezza degli impianti: le risposte del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, che rende più efficaci le norme di sicurezza per le persone in edifici pubblici e privati, ha sollevato dubbi in relazione alla documentazione in caso di trasferimento degli immobili. Le novità e i chiarimenti.

Il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 per il riordino della sicurezza impianti: “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”. Tale decreto è il risultato di una commissione tecnica interministeriale, con rappresentanti delle categorie economiche e professionali e l’ausilio di pareri e osservazioni delle categorie e associazioni interessate.

Il provvedimento, che viene ad abrogare quasi interamente la legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti, il DPR del 6 dicembre 1991, n. 447 e alcuni articoli del DPR n. 380/2001, pone fine alle proroghe relative all'entrata in vigore del Capo V, relativo alle norme per la sicurezza degli impianti, del Testo unico in materia di edilizia. Il suo obiettivo è quello di semplificare “le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili” e, contemporaneamente, rendere “più efficaci, anche rafforzando l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti”. In grande sintesi con il decreto in vigore i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti negli edifici dovranno essere affidati esclusivamente ad imprese abilitate. Inoltre entro un tempo stabilito di 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura (gas, acqua, energia elettrica) deve essere consegnata al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto.

In assenza di tale dichiarazione il fornitore o distributore (gas, acqua, energia elettrica) sospende la fornitura.

Il decreto contiene tuttavia un articolo, l’articolo 13 dedicato alla documentazione, che ha suscitato diverse questioni interpretative e dubbi specialmente in relazione agli obblighi documentali in caso di trasferimento di un immobile sia a titolo oneroso che gratuito. L’articolo 13 indica che “i soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6.

Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile”. Il problema sollevato da alcuni, come la Confesercenti che ha recentemente invitato le Associazioni territoriali aderenti a soprassedere dal fornire assistenza per la stipula di contratti di locazione, è relativo proprio alla documentazione che si contesta non essere stata mai rilasciata e che non è in possesso né dei venditori né dei proprietari locatori. Insomma sembra che invece che semplificare le procedure e gli adempimenti formali il provvedimento, pur con il giusto obiettivo di aumentare la sicurezza degli impianti, rischi di aumentare le difficoltà di chi vuole vendere o anche solo affittare un immobile. A queste critiche, ed in particolar modo ai quesiti interpretativi inviati, il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente risposto con un documento articolato. Riguardo agli obblighi documentali di sicurezza in caso di trasferimento dell’immobile si ricorda che: - l’art. 13 impone che sia consegnata all’utilizzatore “copia della stessa documentazione” anche al soggetto che “utilizza a qualsiasi titolo l’immobile”; - “in caso di locazione o concessione in uso, anche gratuita, a qualunque altro titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con le stesse possibilità di deroga previste nella prima parte dell’articolo) in copia fatta eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse già il precedente utilizzatore, che consegnerà al nuovo utilizzatore l’originale, così come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo”; - “in molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell’atto, e ciò costituisce una rilevante novità rispetto alla precedente disciplina”.

In definitiva in caso di trasferimento dell’immobile i documenti da consegnare sono “solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all’epoca della costruzione o modifica dell’impianto”: - la dichiarazione di conformità (“se già prevista, dalla legge n. 46/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e - finora- per i soli impianti elettrici degli altri edifici”) a meno che le parti si accordino, sempre ai sensi dell’art. 13, per non allegarla; - “il progetto ed il collaudo dell’impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all’epoca della realizzazione o della modifica”. In caso di impianti con realizzazione iniziata dopo l’entrata in vigore del decreto, in molti casi può essere sufficiente “il più semplice elaborato tecnico previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto che andrà consegnato”; - il libretto d’uso e manutenzione solo ove obbligatorio (nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l’impianto di riscaldamento autonomo); - “la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità, ma solo se le parti non si accordino per escluderla”. Inoltre il documento del Ministero ricorda la nuova clausola obbligatoria di garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza che dispone che “l’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza ”.

Con questa clausola il venditore “assume su di sè la responsabilità per ogni spesa o danno derivante dall’eventuale non conformità degli impianti alle norme di sicurezza ad essi applicabili”. Malgrado questa clausola sia obbligatoria esiste però una possibilità delle parti di derogare all’obbligo di garanzia del venditore. Infatti questa problematica è disciplinata dal codice civile che in quanto norma di legge prevale sul regolamento. Il codice civile “consente alle parti di pattuire espressamente la limitazione o l’esclusione della garanzia del venditore, a condizione che il venditore non abbia in mala fede (o con colpa grave, aggiunge la giurisprudenza) taciuto al compratore i vizi della cosa (art. 1490, secondo comma)”.

Per usufruire di questa deroga è “necessario che, nella clausola di garanzia del venditore, le parti limitino o escludano tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d’atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili”. Riguardo poi alla operatività del decreto e dell’articolo 13, il documento conclude che l’articolo, “in mancanza di una diversa previsione, è immediatamente operativo e, anche in relazione alle sue finalità di tutela della sicurezza, trova applicazione agli atti di trasferimento di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e, quindi anche agli impianti, installati o adeguati precedentemente, presenti negli edifici oggetto del trasferimento”. Tuttavia “la sicurezza degli impianti deve essere valutata, secondo i criteri che regolano la successione delle norme nel tempo” e “né l’art. 13 né nessun altra norma del regolamento, pongono un nuovo generale obbligo di procedere all’adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili”. -

La “risposta ai quesiti interpretativi concernenti l’articolo 13 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37” da parte dell’ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico (formato PDF, 122 KB)

Documento tratto da Fonte in rete

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05 Febbraio 2008


Quale sanzione per chi non redige il Piano Operativo di Sicurezza?

La Cassazione pone un rimedio ad una “svista” del legislatore in merito alla sanzione da applicare per chi omette di redigere il POS: è la stessa per chi omette di redigere il documento di valutazione dei rischi.

La Corte di Cassazione pone un rimedio ad una “svista” del legislatore in merito alla sanzione da applicare per chi omette di redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui al D. Lgs. n. 494/1996 così come modificato dal D. Lgs. n. 528/1999.
Il caso riguarda un datore di lavoro chiamato a rispondere della violazione di cui all’art. 9 comma 1 lett. c bis del D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. per avere, quale rappresentante di una società esercente l’attività di edilizia, omesso di redigere il piano esecutivo di sicurezza (POS) senza poi provvedere al pagamento della sanzione irrogata dall’organo di vigilanza e che è stato condannato quindi dal Tribunale alla pena ritenuta di giustizia perché riconosciuto colpevole "del reato di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2 e art. 89, così riqualificato il reato di cui al capo di imputazione". L’imputato ha inteso proporre ricorso contro la sentenza del Tribunale alla Corte di Cassazione sostenendo che la "la mancata adozione del piano di sicurezza non è assolutamente sanzionata penalmente dal D. Lgs. n. 494 del 1996” e che “non è possibile applicare alla fattispecie la sanzione di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 89, comma 1, ostandovi i principi di tassatività e legalità che informano il sistema penale". La Suprema Corte ha però rigettato il ricorso considerandolo infondato ed ha ritenuta, invece, corretta la decisione adottata dal primo giudice il quale ha giustamente riferito il fatto contestato all’art. 4 comma 2 ed all’art. 89 del D. Lgs. n. 626/1994 in quanto l’art. 9, comma 1, lett. c bis del D. Lgs. n. 494/1996, stabilisce che i datori di lavoro "redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f ter" definito dalla stessa norma come "il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4 e successive modifiche". La III Sezione ha, quindi, ritenuto chiarissimo e indiscutibile il rinvio operato dal D. Lgs. n. 494/1996 all’art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 ed alla relativa sanzione stabilita dall'art. 89 dello stesso D. Lgs. ed insostenibile, d’altro canto, l’affermazione che il precetto di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 494/1996 sia un precetto senza sanzione in quanto il rinvio operato all’art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 nei termini sopra precisati è comprensivo necessariamente della sanzione prevista per la relativa violazione. Quanto sopra, ha precisato la Corte di Cassazione, perché: A) se così non fosse resterebbe incomprensibile la ragione per cui la mancata redazione del piano di sicurezza non dovrebbe essere interessata dalla sanzione prevista dal successivo art. 89, una volta stabilito che detto piano è, per il gioco dei rinvii sopracitato, proprio quello di cui all’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994; B) il piano operativo di sicurezza deve essere redatto, secondo la formulazione normativa, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994, disposizione quest'ultima che trova la relativa sanzione nell'art. 89 citato e che, pertanto, non può non essere letta in coordinato con l'art. 89 stesso. Ritenere che il rinvio sia stato operato solo al contenuto precettivo e non anche alla sanzione significherebbe, secondo la Corte di Cassazione, svuotare di contenuto il rinvio e, in definitiva, ipotizzare un assurdo normativo e cioè che il piano operativo di sicurezza non sarebbe redatto ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994; C) una interpretazione in tal senso è supportata anche da quanto indicato nell’art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 494/1996 il quale stabilisce che " l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono... adempimento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 7… del decreto legislativo n. 626 del 1994". Tale norma ha un senso compiuto, conclude la Suprema Corte, solo se si ritiene che contenga un rinvio anche alla sanzione comminata per la relativa violazione.

A cura di G. Porreca.

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23 Gennaio 2008


Incentivi per gli impianti di allarme

La Finanziaria 2008 prevede crediti di imposta per Piccole e Medie Imprese Commerciali e per Rivenditori di generi di monopolio che investono per prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi.
L’articolo 1 comma 228 – 237 della finanziaria 2008 ha introdotto degli incentivi per gli impianti di allarme. Sono riconosciuti crediti di imposta per Piccole e Medie Imprese Commerciali e per Rivenditori di generi di monopolio che investono per prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Gli incentivi sono fruibili, per il triennio 2008 - 2010, nella misura dell'80% delle spese ammesse e nel rispetto dei massimali.
Per le Piccole e Medie Imprese di vendita al dettaglio, all'ingrosso e per quelle di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, sono agevolabili (fino a 3 mila euro) tutte le spese sostenute per la sicurezza del negozio.
Nella rivendita di generi di monopolio sono invece ammissibili (fino a mille euro) le spese per l'acquisto e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, nonchè per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con la moneta elettronica.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione della finanziaria (24 dicembre 2007) sarà emesso il decreto applicativo che fisserò le modalità per poter usufruire degli incentivi.

 

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Scarica il testo integrale della L244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria)
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Visita il sito della gazzetta ufficiale
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06 Novembre 2007


Le novita' della Legge 123/2007: modifiche al D.Lgs. 626/94 e gestione delle ispezioni

Disponibili on-line gli atti di un seminario di approfondimento delle novità immediatamente vigenti della Legge 123/2007 organizzato dall’Associazione Tavolo 494 Imola.
L’Associazione Tavolo 494 Imola rende disponibili on-line nel proprio sito gli atti del “Seminario di approfondimento delle novità immediatamente vigenti della Legge 123/2007” svoltosi il 10 ottobre scorso. Novità immediatamente vigenti per tutti i settori di attività: dall'edilizia al terziario, dall'agricoltura alla chimica giusto per citarne qualcuno. Il seminario, rivolto principalmente ai datori di lavoro, ha voluto affrontare proprio queste novità di immediata applicazione, cercando di fornire elementi per un'applicazione operativa. Il seminario è stato organizzato in collaborazione con AUSL Imola, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna ed al Circondario Imolese.

Riportiamo i collegamenti per il download:
Ing. C.G.Catanoso - Le modifiche al D.Lgs. 626/94
[f.to Adobe PDF 436 Kb]
Dott. P.Galli - Le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro
[f.to Adobe PDF 4,02 Mb]
Dott. D.Venturi - La gestione delle ispezioni
[f.to Adobe PDF 271 Kb]

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22 ottobre 2007


Software gratuito per il calcolo del carico di incendio


Il programma è stato reso disponibile on line dai Vigili del Fuoco.
Disponibile on line un programma automatico finalizzato alla classificazione di resistenza al fuoco delle costruzioni in applicazione al nuovo D.M. 9 marzo 2007.
Il programma, realizzato dell'Area V Protezione Passiva della DCPST dei Vigili del Fuoco,  vuole rappresentare un passo iniziale per affrontare i nuovi e più moderni concetti introdotti dal decreto,  e rappresentare un valido strumento per coloro che sono impegnati nell'attività di prevenzione incendi.
Il software applicativo "ClaRaF" serve per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto e della classe del compartimento in applicazione del D. M. 9 marzo 2007 .
Presentando il programma i Vigili del Fuoco hanno evidenziato gli elementi di novità introdotti nel panorama normativo nazionale della prevenzione incendi dai due decreti sulla resistenza al fuoco (D.M. 16 febbraio 2007 recante "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da Costruzione" e D.M 9 marzo 2007 recante "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco") .

“Tali atti regolamentari  - sottolineano i Vigli del Fuoco - costituiscono […]i, nell'ambito della protezione passiva, una prima implementazione sul nostro territorio della Direttiva prodotti da costruzione (CPD 89/106/CEE)
Essi, infatti, recepiscono sia gli aspetti strategici della sicurezza antincendio enunciati dal documento interpretativo n° 2 "Sicurezza in caso di incendio" (Documento derivante dalla Direttiva), sia i nuovi aspetti progettuali e classificatori in materia di resistenza al fuoco introdotti dalle nuove norme emanate in sede europea.
Un addio, quindi, alla vecchia circolare 91, oramai divenuta superata, ma anche un doveroso ringraziamento, poiché per moltissimi anni ha costituito l'unico riferimento progettuale nazionale nel settore della resistenza al fuoco.”
Scaricate il programma "ClaRaF" ed il relativo Manuale utente.

 

11 giugno 2007


Dopo 20 anni la Norma Sprinkler diventa Europea: introduzione alla norma EU 12845

La nuova norma europea sugli sprinkler, EN 12845, è stata pubblicata in Italiano dall’UNI nello scorso mese di Aprile.
La norma Europea EN 12845 porta una serie di novità nel panorama tecnico dei sistemi sprinkler nazionali, con l’introduzione finalmente di una normativa completa ed organica per la progettazione, installazione e soprattutto per l’esercizio dei sistemi automatici sprinkler. La norma conferma nella sostanza i contenuti già presenti nella 9489/9490 pur introducendo alcune novità soprattutto per quanto concerne le alimentazioni idriche ed i gruppi di pompaggio.
Registriamo alcune novità soprattutto a livello di progettazione,in particolar modo a livello di classificazione delle aree e dei depositi, adesso un po’ più precisa ed attuale rispetto alla normativa precedente, soprattutto per quanto concerne le plastiche, a livello di dimensionamento dei sistemi a secco, per i quali sempre deve essere applicata la maggiorazione dell’area operativa, e per il posizionamento degli erogatori a livello intermedio negli scaffali. Per le alimentazioni idriche, ad una sostanziale conferma dei contenuti della 9490 si affiancano alcune novità in materia di stazioni di pompaggio, che possono prevedere al più un solo gruppo di pompaggio elettrico, e di tipologia di alimentazioni superiori, adesso distinte meglio in singole e multiple, rispetto a quanto fatto in precedenza.
Riguardo alle caratteristiche costruttive dei gruppi di pompaggio si riscontrano maggiori dettagli che, una volta sommati alla pubblicazione della EN 12259 parte 12, relativa appunto alla costruzione e marcatura CE delle unità di pompaggio, è destinata ad innovare profondamente il nostro mercato dei gruppi di pompaggio antincendio.
Sostanzialmente non cambiano in maniera radicale i sistemi sprinkler nel nostro paese, anche perché molti di essi sono realizzati preferibilmente secondo le normative internazionali, le variazioni apportate vanno tenute comunque in considerazione poiché altrimenti si potrebbero avere contestazioni normative rilevanti in sede di collaudo.
La norma europea è poi organizzata in modo da presupporre l’installazione di tutti i componenti marcati CE secondo le norme della serie EN 12259 (parti da 1 a 12) che sono state parzialmente pubblicate fin qui; esse saranno completate nei prossimi mesi e quindi ci si dovrà abituare ad un panorama in cui gl’impianti sprinkler sono realizzati secondo la norma europea e sono realizzati con componenti parimenti costruiti in accordo alla normativa europea e marcati CE per la conformità alla direttiva dei prodotti da costruzione CPD cui sono soggetti.
Tecnologicamente non si riscontra quel miglioramento che i progettisti si aspettavano; essa infatti, sviluppata dal gruppo di lavoro europeo CEN TC 191/WG5 nell’arco di complessivi 18 anni di lavori, non ha superato il profondo ritardo che la tecnologia europea dei sistemi sprinkler presenta rispetto alle più avanzate norme americane NFPA. La norma pubblicata rimane ferma, dal punto di vista tecnologico, ai contenuti della norma UNI 9489, senza introdurre e normare nessuno dei moderni sprinkler Large Drop, ESFR, CMDA ed altri che l’industria del settore ha immesso sul mercato e che sono di fatto utilizzati diffusamente anche nel nostro paese.

Ci si auspica quindi che nelle prossime revisioni della norma, che saranno disponibili nell’arco di qualche anno, per vedere introdotte le nuove tecnologie anche nella norma tecnica europea; nel frattempo si dovrà continuare a gestire tali nuove tecnologie con l’approccio seguito fin qui di riferimento alla normativa tecnica americana, con le maggiori difficoltà imposte dalla necessità di utilizzare componenti marcati CE, ove disponibili, nella costruzione dei sistemi.
La parte 20 della norma che contiene le istruzioni per la corretta gestione e la manutenzione periodica degl’impianti; questa è la parte più innovativa della norma stessa, abbastanza poco evidente nella precedente norma UNI 9489, e che ora pone gli utenti in una condizione particolarmente critica, nel caso in cui non dedichino agli impianti esistenti, la dovuta attenzione gestionale. La norma europea indica sia le operazioni periodiche di sorveglianza e controllo, sia le operazioni minime che devono essere svolte periodicamente da parte di operatori specializzati. Questo, insieme agli obblighi di legge, che impongono di eseguire la manutenzione degli impianti, facendo ricorso a personale qualificato, in osservanza alle norme tecniche applicabili all’impianto, pone finalmente la corretta gestione in primo piano rispetto anche ai dettagli installativi più specifici. Se si tiene conto che le operazioni di gestione si applicano a tutti gli impianti sprinkler, si capisce quindi l’importanza che la nuova norma potrà avere sul mercato nazionale che non è certo caratterizzato da particolare attenzione alla gestione dei sistemi di protezione attiva.
Riferimento normativo: UNI EN 12845:2005 – Installazione fisse antincendio – Sistemi automatici sprinkler – Progettazione, installazione e manutenzione


Legislazione:
  • Legge 5 marzo 1990 n°46
  • DPR 6 dicembre 1991 n°447

Regolamento di attuazione

  • DM 20 febbraio 1992 201
  • DPR 18 aprile 1994 n°392

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24 aprile 2007


La Norma UNI EN 14540 -2006 ha sostituito la UNI 9487 del 1989 per le tubazioni del DN 45

Recentemente pubblicata da U.N.I. la traduzione italiana della norma europea per le tubazioni appiattibili antincendio per impianti fissi con diametro inferiore a 52 mm. L’entrata in vigore della suddetta Norma è stata nel Settembre 2006.
Rispetto alla Norma UNI 9487:1989 si riscontrano importanti cambiamenti. Tale norma, già in uso per i sistemi di idranti a muro marcati CЄ dal 2004, sostituisce integralmente la norma del 1989 per le tubazioni di diametro 45 mm e 25 mm. Ritroviamo l’eccezione per le tubazioni di diametro 70 mm. dove rimane valida la norma UNI 9487 nella nuova edizione 2006.
La nuova norma prevede degli importanti cambiamenti rispetto alla norma del 1989 come riportato nello specchietto riassuntivo.
Le modifiche sostanziali:

  1. Innalzamento della pressione di scoppio;
  2. Incremento della durata della prova di invecchiamento, viene garantita al prodotto una maggiore durata nel tempo;
  3. Inserimento di prove di resistenza alle alte ed alle basse temperature;
  4. Prova di resistenza allo scoppio con piegatura strozzata della manichetta;
  5. Obbligo di marcatura sulla tubazione del nome o marchio del produttore unitamente a dati relativi alle caratteristiche tecniche principali.

Riportiamo lo specchietto riassuntivo e parametrizzazione dei nuovi cambiamenti

Parametro

UNI EN 14540

UNI 9487

Pressione di scoppio

≥ 4,5 MPa

≥ 4,2 MPa

Pressione di esercizio

1,5 MPa

1,2 MPa

Resistenza al distacco (tra il rivestimento impermeabilizzante e la calza tessile)

≥ 25 N

≥ 15 N

Invecchiamento

14 gg.

7 gg.

Resistenza al distacco dopo l’invecchiamento

≥ 22,5 N

≥ 12 N

Resistenza allo scoppio dopo l’invecchiamento

≥ 3,375 MPa e comunque non decrescere oltre il 25% del valore di scoppio

≥ 3,2 MPa

Angolo di torsione sotto pressione

No antioraria e max. 100°/m

No antioraria

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13 Aprile 2007


Nuovi Decreti per la compartimentazione e la protezione passiva delle strutture.

Questo settore è soggetto a continui aggiornamenti nella propria disciplina, ed è un settore tecnologico in continua crescita, oggetto di numerosi studi che hanno portato una notevole evoluzione tecnica e normativa sia a livello comunitario che nazionale.
Fra i più recenti testi legislativi è sufficiente ricordare il D.M del 14/09/2005, il cosiddetto Testo Unico delle norme per le costruzioni, gli Eurocodici e la recente revisione della norma UNI 9503, per il calcolo della resistenza al fuoco di elementi in acciaio.
I progettisti e gli operatori del settore possono salutare con entusiasmo l’uscita di due fondamentali decreti che fanno chiarezza sulla progettazione strutturale, sui test di resistenza al fuoco e sulla costruzione di scenari di incendio e curve di incendio nominali e naturali.
Sono infatti stati pubblicati: sulla gazzetta ufficiale:

• Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti e elementi costruttivi di opere da costruzione
D.M. 16 febbraio 2007

• Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco D.M. 9 marzo 2007

Tali decreti, che entreranno in vigore 180 giorni dopo la loro pubblicazione, cambieranno radicalmente non solo gli schemi progettuali ma anche i test di resistenza al fuoco, i parametri di valutazione e la stessa classificazione degli elementi costruttivi.
Tutto ciò determina che il professionista si troverà ad affrontare un mondo completamente nuovo la progettazione, e per certi versi addirittura rivoluzionario rispetto al passato. Per questo chi si occupa di progettazione antincendio ha costantemente l’esigenza di aggiornamenti ed approfondimenti che faranno la differenza nel contesto in cui si opera.
In contemporanea con l’entrata in vigore dei citati decreti, sarà abrogata la vecchia Circolare 91 del 14 settembre 1961.

Rendiamo disponibile il testo delle norme in forma integrale in f.to Acrobat PDF
a titolo di documentazione per i nostri utenti.
Decreto 09/03/2007 (130 Kb)
Decreto 09/03/2007 All. 9 (218 Kb)
Decreto 16/02/2007 (126 Kb)
Decreto 16/02/2007 All. 16 (155 Kb)
Tutti i documenti compressi in f.to WinZip (577 Kb)
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