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ARCHIVIO news di esseci s.r.l.
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In quest'area ESSECI
S.r.l. Vi propone le notizie del settore pubblicate nei ,
norme di legge,scoperte
scientifiche e curiosità. |
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22 Giugno 2006
D.M. 20/12/2006 IN MATERIA DI ALIENAZIONE
E RECUPERO IMP. NAF SIII/NAF P 
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22 Maggio 2006
D.P.R. Manutenzione Porte REI
La manutenzione sulle chiusure tagliafuoco è resa obbligatoria
dal D.P.R. 547/55 ari 34 e dal D.M. 10.03.98 allegato VI punto 6.3-6.4
dove nello specifico si dice anche che la manutenzione deve essere
eseguita da personale competente e qualificato.

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06 Aprile 2006
DECRETO 22/02/ 2006
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati
ad uffici.
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20 Dicembre 2005
DECRETO 20/12/ 2005
Modalità per il recupero degli idrofluorocarburi
dagli estintori
e dai sistemi di protezione antincendio.


23 Gennaio
2008
Incentivi per gli impianti di allarme
La Finanziaria
2008 prevede crediti di imposta per Piccole e Medie Imprese Commerciali e per
Rivenditori di generi di monopolio che investono per prevenire il compimento
di atti illeciti da parte di terzi.
L’articolo 1 comma 228 – 237 della finanziaria 2008 ha introdotto degli incentivi per gli impianti di allarme. Sono riconosciuti crediti di imposta per Piccole e Medie Imprese Commerciali e per Rivenditori di generi di monopolio che investono per prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Gli incentivi sono fruibili, per il triennio 2008 - 2010, nella misura dell'80% delle spese ammesse e nel rispetto dei massimali.
Per le Piccole e Medie Imprese di vendita al dettaglio, all'ingrosso e per quelle di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, sono agevolabili (fino a 3 mila euro) tutte le spese sostenute per la sicurezza del negozio.
Nella rivendita di generi di monopolio sono invece ammissibili (fino a mille euro) le spese per l'acquisto e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, nonchè per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con la moneta elettronica.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione della finanziaria (24 dicembre 2007) sarà emesso il decreto applicativo che fisserò le modalità per poter usufruire degli incentivi.

06 Novembre 2007
Le novita' della Legge 123/2007: modifiche al D.Lgs. 626/94 e gestione delle ispezioni
Disponibili on-line gli atti di un seminario di approfondimento delle novità immediatamente vigenti della Legge 123/2007 organizzato dall’Associazione Tavolo 494 Imola.
L’Associazione Tavolo 494 Imola rende disponibili on-line nel proprio sito gli atti del “Seminario di approfondimento delle novità immediatamente vigenti della Legge 123/2007” svoltosi il 10 ottobre scorso. Novità immediatamente vigenti per tutti i settori di attività: dall'edilizia al terziario, dall'agricoltura alla chimica giusto per citarne qualcuno. Il seminario, rivolto principalmente ai datori di lavoro, ha voluto affrontare proprio queste novità di immediata applicazione, cercando di fornire elementi per un'applicazione operativa. Il seminario è stato organizzato in collaborazione con AUSL Imola, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna ed al Circondario Imolese.

22 ottobre 2007
Software gratuito per il calcolo del carico di incendio
Il programma è stato reso disponibile on line dai Vigili del Fuoco.
Disponibile on line un programma automatico finalizzato alla classificazione di resistenza al fuoco delle costruzioni in applicazione al nuovo D.M. 9 marzo 2007.
Il programma, realizzato dell'Area V Protezione Passiva della DCPST dei Vigili del Fuoco, vuole rappresentare un passo iniziale per affrontare i nuovi e più moderni concetti introdotti dal decreto, e rappresentare un valido strumento per coloro che sono impegnati nell'attività di prevenzione incendi.
Il software applicativo "ClaRaF" serve per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto e della classe del compartimento in applicazione del D. M. 9 marzo 2007 .
Presentando il programma i Vigili del Fuoco hanno evidenziato gli elementi di novità introdotti nel panorama normativo nazionale della prevenzione incendi dai due decreti sulla resistenza al fuoco (D.M. 16 febbraio 2007 recante "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da Costruzione" e D.M 9 marzo 2007 recante "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco") .
“Tali atti regolamentari - sottolineano i Vigli del Fuoco - costituiscono […]i, nell'ambito della protezione passiva, una prima implementazione sul nostro territorio della Direttiva prodotti da costruzione (CPD 89/106/CEE)
Essi, infatti, recepiscono sia gli aspetti strategici della sicurezza antincendio enunciati dal documento interpretativo n° 2 "Sicurezza in caso di incendio" (Documento derivante dalla Direttiva), sia i nuovi aspetti progettuali e classificatori in materia di resistenza al fuoco introdotti dalle nuove norme emanate in sede europea.
Un addio, quindi, alla vecchia circolare 91, oramai divenuta superata, ma anche un doveroso ringraziamento, poiché per moltissimi anni ha costituito l'unico riferimento progettuale nazionale nel settore della resistenza al fuoco.”
Scaricate il programma "ClaRaF" ed il relativo Manuale utente.
11 giugno 2007
Dopo 20 anni la Norma Sprinkler diventa Europea: introduzione alla norma EU 12845
La nuova norma europea sugli sprinkler, EN 12845, è stata pubblicata in Italiano dall’UNI nello scorso mese di Aprile.
La norma Europea EN 12845 porta una serie di novità nel panorama tecnico dei sistemi sprinkler nazionali, con l’introduzione finalmente di una normativa completa ed organica per la progettazione, installazione e soprattutto per l’esercizio dei sistemi automatici sprinkler. La norma conferma nella sostanza i contenuti già presenti nella 9489/9490 pur introducendo alcune novità soprattutto per quanto concerne le alimentazioni idriche ed i gruppi di pompaggio.
Registriamo alcune novità soprattutto a livello di progettazione,in particolar modo a livello di classificazione delle aree e dei depositi, adesso un po’ più precisa ed attuale rispetto alla normativa precedente, soprattutto per quanto concerne le plastiche, a livello di dimensionamento dei sistemi a secco, per i quali sempre deve essere applicata la maggiorazione dell’area operativa, e per il posizionamento degli erogatori a livello intermedio negli scaffali. Per le alimentazioni idriche, ad una sostanziale conferma dei contenuti della 9490 si affiancano alcune novità in materia di stazioni di pompaggio, che possono prevedere al più un solo gruppo di pompaggio elettrico, e di tipologia di alimentazioni superiori, adesso distinte meglio in singole e multiple, rispetto a quanto fatto in precedenza.
Riguardo alle caratteristiche costruttive dei gruppi di pompaggio si riscontrano maggiori dettagli che, una volta sommati alla pubblicazione della EN 12259 parte 12, relativa appunto alla costruzione e marcatura CE delle unità di pompaggio, è destinata ad innovare profondamente il nostro mercato dei gruppi di pompaggio antincendio.
Sostanzialmente non cambiano in maniera radicale i sistemi sprinkler nel nostro paese, anche perché molti di essi sono realizzati preferibilmente secondo le normative internazionali, le variazioni apportate vanno tenute comunque in considerazione poiché altrimenti si potrebbero avere contestazioni normative rilevanti in sede di collaudo.
La norma europea è poi organizzata in modo da presupporre l’installazione di tutti i componenti marcati CE secondo le norme della serie EN 12259 (parti da 1 a 12) che sono state parzialmente pubblicate fin qui; esse saranno completate nei prossimi mesi e quindi ci si dovrà abituare ad un panorama in cui gl’impianti sprinkler sono realizzati secondo la norma europea e sono realizzati con componenti parimenti costruiti in accordo alla normativa europea e marcati CE per la conformità alla direttiva dei prodotti da costruzione CPD cui sono soggetti.
Tecnologicamente non si riscontra quel miglioramento che i progettisti si aspettavano; essa infatti, sviluppata dal gruppo di lavoro europeo CEN TC 191/WG5 nell’arco di complessivi 18 anni di lavori, non ha superato il profondo ritardo che la tecnologia europea dei sistemi sprinkler presenta rispetto alle più avanzate norme americane NFPA. La norma pubblicata rimane ferma, dal punto di vista tecnologico, ai contenuti della norma UNI 9489, senza introdurre e normare nessuno dei moderni sprinkler Large Drop, ESFR, CMDA ed altri che l’industria del settore ha immesso sul mercato e che sono di fatto utilizzati diffusamente anche nel nostro paese.
Ci si auspica quindi che nelle prossime revisioni della norma, che saranno disponibili nell’arco di qualche anno, per vedere introdotte le nuove tecnologie anche nella norma tecnica europea; nel frattempo si dovrà continuare a gestire tali nuove tecnologie con l’approccio seguito fin qui di riferimento alla normativa tecnica americana, con le maggiori difficoltà imposte dalla necessità di utilizzare componenti marcati CE, ove disponibili, nella costruzione dei sistemi.
La parte 20 della norma che contiene le istruzioni per la corretta gestione e la manutenzione periodica degl’impianti; questa è la parte più innovativa della norma stessa, abbastanza poco evidente nella precedente norma UNI 9489, e che ora pone gli utenti in una condizione particolarmente critica, nel caso in cui non dedichino agli impianti esistenti, la dovuta attenzione gestionale. La norma europea indica sia le operazioni periodiche di sorveglianza e controllo, sia le operazioni minime che devono essere svolte periodicamente da parte di operatori specializzati. Questo, insieme agli obblighi di legge, che impongono di eseguire la manutenzione degli impianti, facendo ricorso a personale qualificato, in osservanza alle norme tecniche applicabili all’impianto, pone finalmente la corretta gestione in primo piano rispetto anche ai dettagli installativi più specifici. Se si tiene conto che le operazioni di gestione si applicano a tutti gli impianti sprinkler, si capisce quindi l’importanza che la nuova norma potrà avere sul mercato nazionale che non è certo caratterizzato da particolare attenzione alla gestione dei sistemi di protezione attiva.
Riferimento normativo: UNI EN 12845:2005 – Installazione fisse antincendio – Sistemi automatici sprinkler – Progettazione, installazione e manutenzione
Legislazione: |
- Legge 5 marzo 1990 n°46
- DPR 6 dicembre 1991 n°447
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Regolamento di attuazione |
- DM 20 febbraio 1992 201
- DPR 18 aprile 1994 n°392
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Riportiamo il testo integrale del redazionale in formato stampabile
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24 aprile 2007
La Norma UNI EN 14540 -2006 ha sostituito la UNI 9487 del 1989 per le tubazioni del DN 45
Recentemente pubblicata da U.N.I. la traduzione italiana della norma europea
per le tubazioni appiattibili antincendio per impianti fissi con diametro inferiore
a 52 mm. L’entrata in vigore della suddetta Norma è stata nel Settembre
2006.
Rispetto alla Norma UNI 9487:1989 si riscontrano importanti cambiamenti. Tale
norma, già in uso per i sistemi di idranti a muro marcati CЄ dal
2004, sostituisce integralmente la norma del 1989 per le tubazioni di diametro
45 mm e 25 mm. Ritroviamo l’eccezione per le tubazioni di diametro 70 mm.
dove rimane valida la norma UNI 9487 nella nuova edizione 2006.
La nuova norma prevede degli importanti cambiamenti rispetto alla norma del 1989
come riportato nello specchietto riassuntivo.
Le modifiche sostanziali:
- Innalzamento della pressione di scoppio;
- Incremento della durata della prova di invecchiamento, viene garantita al
prodotto una maggiore durata nel tempo;
- Inserimento di prove di resistenza alle alte ed alle basse temperature;
- Prova di resistenza allo scoppio con piegatura strozzata della manichetta;
- Obbligo di marcatura sulla tubazione del nome o marchio del produttore unitamente
a dati relativi alle caratteristiche tecniche principali.
Riportiamo lo specchietto riassuntivo e parametrizzazione dei nuovi cambiamenti
| Parametro |
UNI EN 14540 |
UNI 9487 |
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Pressione di scoppio |
≥ 4,5 MPa |
≥ 4,2 MPa |
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Pressione di esercizio |
1,5 MPa |
1,2 MPa |
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Resistenza al distacco (tra il rivestimento impermeabilizzante
e la calza tessile) |
≥ 25 N |
≥ 15 N |
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Invecchiamento |
14 gg. |
7 gg. |
|
Resistenza al distacco dopo l’invecchiamento |
≥ 22,5 N |
≥ 12 N |
|
Resistenza allo scoppio dopo l’invecchiamento |
≥ 3,375 MPa e comunque non decrescere oltre il 25% del valore
di scoppio |
≥ 3,2 MPa |
|
Angolo di torsione sotto pressione |
No antioraria e max. 100°/m |
No antioraria |
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13
Aprile 2007
Nuovi
Decreti per la compartimentazione e la protezione passiva delle strutture.
Questo settore è soggetto a continui aggiornamenti nella propria disciplina,
ed è un settore tecnologico in continua crescita, oggetto di numerosi
studi che hanno portato una notevole evoluzione tecnica e normativa sia a livello
comunitario che nazionale.
Fra i più recenti testi legislativi è sufficiente
ricordare il D.M del 14/09/2005, il cosiddetto Testo Unico delle norme per le
costruzioni, gli Eurocodici e la recente revisione della norma UNI
9503, per
il calcolo della resistenza al fuoco di elementi in acciaio.
I progettisti e gli operatori del settore possono salutare con entusiasmo l’uscita
di due fondamentali decreti che fanno chiarezza sulla progettazione strutturale,
sui test di resistenza al fuoco e sulla costruzione di scenari di incendio e
curve di incendio nominali e naturali.
Sono infatti stati pubblicati: sulla gazzetta ufficiale:
• Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti e elementi
costruttivi di opere da costruzione
D.M. 16 febbraio 2007
• Prestazioni di
resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette
al controllo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco D.M. 9 marzo 2007
Tali decreti, che entreranno in vigore 180 giorni dopo la loro pubblicazione,
cambieranno radicalmente non solo gli schemi progettuali ma anche i test di resistenza
al fuoco, i parametri di valutazione e la stessa classificazione degli elementi
costruttivi.
Tutto ciò determina che il professionista si troverà ad affrontare
un mondo completamente nuovo la progettazione, e per certi versi addirittura
rivoluzionario rispetto al passato. Per questo chi si occupa di progettazione
antincendio ha costantemente l’esigenza di aggiornamenti ed approfondimenti
che faranno la differenza nel contesto in cui si opera.
In contemporanea con l’entrata in vigore dei citati decreti, sarà abrogata
la vecchia Circolare 91 del 14 settembre 1961.
Rendiamo disponibile il testo delle norme
in forma integrale in f.to Acrobat PDF
a titolo di documentazione per i nostri
utenti.
Decreto
09/03/2007 (130
Kb)
Decreto
09/03/2007 All. 9 (218 Kb)
Decreto
16/02/2007 (126 Kb)
Decreto
16/02/2007 All. 16 (155 Kb)
Tutti
i documenti compressi in f.to WinZip (577
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22
Giugno 2006
D.M.
20/12/2005 IN MATERIA DI ALIENAZIONE CLOROFLUOROIDROCARBURI (IMP.
NAF SIII / NAF P)
RICORDIAMO: SCADUTA IL
18 GENNAIO 2007
ESTRATTO DAL DECRETO DEL 20 DICEMBRE 2005:
"Entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli idroclorofluorocarburi
contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori destinati
ad usi diversi da quelli previsti al comma 1, devono essere recuperati
e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai centri autorizzati “
NB. Il NAF SIII e il NAF P sono idroclorofluorocarburi.
La Esseci S.r.l. , mette a disposizione la sua lunga esperienza
in fatto di impianti di spegnimento per valutare con Voi la migliore
scelta di una TRASFORMAZIONE degli impianti spegnimento
a NAF SIII occupandosi a 360°;
della consulenza, progettazione, fornitura, installazione e trasporto
nei centri di raccolta autorizzati dal ministero per lo smaltimento. In
questi giorni è stato istituito un apposito servizio aziendale
per poter dare risposte immediate sulla trasformazione degli impianti
NAF SIII al cliente.
• CLICCATE
QUI PER APRIRE IL MODULO RICHIESTA INFORMAZIONI SUL D.M. 20/12/2005 •
Rendiamo
disponibile il testo integrale del D.M. 20/12/2005 a titolo di documentazione
per i nostri utenti.
Visualizza: f.to
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• Documentazione correlata: Modalità di
alienazione CloroFluoroIdrocarburi
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22
Maggio 2006
D.P.R.
Manutenzione Porte REI
Gazzetta Ufficiale N. 271 del 18/11/2004 La
manutenzione sulle chiusure tagliafuoco è resa obbligatoria
dal D.P.R. 547/55 ari 34 e dal D.M. 10.03.98
allegato VI punto 6.3-6.4
dove nello specifico si dice anche che la manutenzione deve essere eseguita
da personale competente e qualificato.
Particolare importanza riveste anche
il Decreto del 03/11/2004 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 18/11/2004 relativo alla installazione
e alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte
installate lungo le vie di esodo. Questo Decreto prevede l'obbligo
della marcature CE su tutti questi dispositivi e la sostituzione
di quelli esistenti non muniti di marcatura CE.
Rendiamo disponibile il testo integrale del D.M. 03/11/2004 a titolo di
documentazione per i nostri utenti.
f.to
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6
Aprile 2006
DECRETO
22 febbraio 2006
Gazzetta Ufficiale N. 51 del 2 Marzo
2006
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato recentemente sulla G.U.
n°51 del 02/03/2006 il
DECRETO 22 febbraio 2006 "Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici" del quale rendiamo
disponibile il testo integrale ai nostri utenti.
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20 Dicembre
2005
DECRETO
20 dicembre 2005
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Vista la legge
28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico,
come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, ed in particolare
l'art. 3, comma 3; (...) Entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, gli idroclorofluorocarburi contenuti
nei sistemi di protezione anticendio e negli estintori destinati
ad usi diversi da quelli previsti al comma 1, devono essere recuperati
e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai centri
di cui al comma 3. 3. I centri autorizzati di raccolta di idroclorofluorocarburi
sono istituiti sulla base accordi di programma stipulati tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero
delle attività produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6,
comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, come modificata dalla
legge 16 giugno 1997, n. 179, nonché i produttori e gli importatori
di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro
(...).
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